PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome che sarà attribuito al figlio stesso, scelgono tra:

          a) l'attribuzione di un cognome unico, stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi sarà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);

          b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare e utilizzare come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non sia effettuata, il cognome è

 

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attribuito d'ufficio scegliendo il primo in ordine alfabetico».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che gli stessi stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione sia accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto».